sabato 10 ottobre 2015

La Corte dei Conti conferma la necessità di Costituire i Consorzi Stradali sulle strade private di uso pubblico

Di fondamentale importanza è il recente parere della Corte dei Conti che esclude la possibilità di un Comune di occuparsi direttamente della manutenzione delle strade provate di uso pubblico. Con la Deliberazione n.° 140 del 2008/ Cons. (Reperibile al seguente link: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/veneto/pareri/2008/Delibera_n._140_2008.pdf) la Corte dei Conti ribadisce quanto a noi già noto ma chiarisce definitivamente che il Comune, per non incorrere in responsabilità ha esclusivamente due alternative:
- acquisire al patrimonio del Comune la strada (facendole diventare di proprietà pubblica NON semplicemente di fatto o iscrivendola in un elenco);
- partecipare alle spese nei limiti già valutati dal legislatore (dal 20 al 50% TRAMITE un consorzio stradale).

Non può quindi in nessun caso occuparsi della manutenzione della strada esautorando il ruolo del Consorzio senza prima far diventare pubbliche le strade e neanche può evitare la costituzione di un consorzio stradale con la finalità di occuparsi direttamente della manutenzione delle strade provate di uso pubblico.

La Corte dei Conti indica che il Comune si esporrebbe a responsabilità nel caso in cui si occupasse direttamente della manutenzione delle strade private di uso pubblico se non attraverso le modalità previste dalla legge (consorzio stradale obbligatorio) e nei limiti da questa indicati. Non può quindi legittimamente occuparsi della manutenzione delle strade private di uso pubblico con modalità diverse in quanto tali strade non sono demaniali.
La Corte dei Conti nell'importante parere indica che la valutazione degli interessi pubblici discrezionali sono già stati valutati dal legislatore che individua in modo puntuale come unico parametro possibile la percentuale di contribuzione in relazione alla importanza della strada.

lunedì 5 ottobre 2015

Rassegna stampa

Spesso il Consorzio Stradale è visto dalla cittadinanza come uno strumento di partecipazione e costruzione di un percorso condiviso con l'amministrazione comunale ed è spesso proposto come ente traghetto per superare stratificazioni e complicazioni nella organizzazione del territorio fuori dai centri urbani e nelle aree vicinale.  Un esempio qui:
http://www.terzobinario.it/ladispoli-comitato-san-nicola-costa-caro-il-salde-del-denitrificatore-400-tonnellate-in-sei-mesi/79361

Il potere sostitutivo dell'amministrazione comunale garantisce il corretto funzionamento dell'ente ma senza una corretta visione del diritto amministrativo è possibile che, da presupposti corretti, si finisca in conflitto di interessi tra Enti. In questo caso il conflitto è tra Comune (controllore, che deve garantire il corretto funzionamento dell'ente e contribuire alle spese) ed Consorzio Stradale (che invece è ente autonomo).
http://www.comune.massamarittima.gr.it/il-comune-si-e-fatto-parte-diligente-ed-il-consorzio-strade-vicinali-schiantapetto-ghirlanda-ha-un-nuovo-cda/

La classificazione/declassificazione delle strade è necessaria per definire il corretto perimetro di intervento dell'Ente ed evitare comportamenti contra legem che possono portare anche a responsabilità concrete, anche per danno erariale. Nel dettaglio, poi, per quanto concerne le strade classificate come vicinali di uso pubblico, gli oneri manutentivi rimangono in capo al titolare o ai titolari del diritto di proprietà e a coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, riuniti in consorzio. Il Comune può partecipare alle spese per un massimo del 50%. Rimane in capo al Comune, in caso di inerzia di detti soggetti, il potere di intervento, salvo rivalersi successivamente per le spese eventualmente sostenute. Sempre attraverso il Consorzio Stradale
http://www.modena2000.it/2015/09/10/classificazione-delle-strade-e-delle-piazze-a-fiorano-e-tempo-per-presentare-eventuali-opposizioni/

martedì 26 maggio 2015

La specializzazione nei Consorzi come fattore di successo




Cresce l'interesse dei Comuni italiani all'istituto del Consorzio Stradale. Il Consorzio stradale è una realtà italiana,la cui origine è risalente al 1918 attraverso il quale, tra pubblico e privato, si crea una partnership finalizzata:

  • da un lato a preservare l'interesse pubblico delle strade private ma aperte al pubblico transito;
  • dall'altro alla conservazione e miglioramento della viabilità dei proprietari dell'area.


L'accresciuto interesse comunale e dei cittadini risponde a 2 insiemi di valutazioni.

Dalla parte del Comune:

  • l'esigenza di riorganizzazione del territorio;
  • la valorizzazione delle infrasturtture esistenti a fronte della scarsità di risorse;
  • lo sviluppo economico e turistico dell'area, in coerenza con i piani europei e zonali;
  • l'esiguità crescente di risorse a disposizione;
  • la naturale progressione espansiva del comune
  • la possibilità di accedere a finanziamenti europei
  • partecipazione attiva dei cittadini alla res publica


Dalla parte del Cittadino:
- una migliore fruibilità di accesso ai fondi, la conservazione dei luoghi ed evitare l'abbandono;
- l'incremento del valore immobiliare della proprietà ricadente nel consorzio;
- lo sviluppo infrastrutturale e urbanistico, sociale, economico e turistico della zona;
- controllo sulle scelte ricadenti nel territorio, una amministrazione semplice e snella;
- un equo riparto sulle spese di manutenzione in relazione a criteri condivisi e "verificabili"


All'accrescere di interesse da parte degli italiani e della pubblica amministrazione non segue però un altrettanta professionalità negli operatori del settore.
La complessità normativa non rende infatti agevole l'identificazione di professionalità altamente qualificate in grado di proporre soluzioni coerenti con la normativa in essere ed alla giurisprudenza in materia.

In questo panorama, unico punto di riferimento nazionale è il sito www.consorzistradali.it riconducibile ad una società di servizi, la G3 srl, altamente qualificata e disponibile, che vanta una esperienza impareggiabile.

L'Italia ha bisogno di competenze, standard operativi e condivisione di soluzioni efficaci, economiche e trasparenti.

Nel variegato e difficile panorama delle strade vicinali è indispensabile avvalersi di professionalità specifiche, con cui ogni amministrazione dovrebbe avere un confronto.

giovedì 13 marzo 2014

Il Comune di Cesena punta sui Consorzi Stradali


Il Comune di Cesena punta sui Consorzi Stradali. Così titola l’articolo comparso il 28/07/2013 sul sito del Comune.  L'amministrazione comunale prevede di sostenere le spese di manutenzione delle strade vicinali consorziate nella misura del 50%.
Infatti, la normativa stratificata nel tempo, che fa comunque riferimento ad un lontano decreto luogotenenziale n.1446/1918, obbliga il Comune a costituire un Consorzio stradale laddove una strada privata sia anche aperta al pubblico transito.
L'apertura al pubblico transito determina de facto un interesse pubblico, per la generalità degli utenti, alla fruizione della strada. In effetti al Comune sembrano aver trovato "la ricetta" per la gestione della viabilità minore vicinale tramite la creazione dei Consorzi Stradali che, in tutta Italia, determinano una serie di conseguenze positive e di sviluppo del territorio. Per esempio, permettono:
·         la percorribilità della viabilità in sicurezza, assicurando l'intervento in caso di manutenzione ordinaria ma anche nei casi, per esempio, di sgombero da neve o alluvioni con conseguente conservazione del valore immobiliare dei fondi dei consorziati.
·         la partecipazione diretta della cittadinanza, che torna ad occuparsi della "cosa comune" creando valore sociale in linea con il principio Costituzionale della sussidiarietà.
·         una più strutturata gestione della viabilità minore per il Comune tramite una pianificazione di sviluppo della rete, magari prima della acquisizione al patrimonio comunale.
·         l’organizzazione di una “associazione di portatori di interessi” secondo quei criteri di economicità, efficacia ed efficienza che devono caratterizzare il Consorzio Stradale (in quanto ente pubblico, estremamente vicino ai cittadini).
·         il presidio del rischio, derivante dalla presenza di una assicurazione, che il Consorzio stipula, per eventuali sinistri stradali.
ecc. ecc.

Per il Comune di Cesena il tema è di primaria importanza, infatti la rete viaria minore è pari a circa 300 km che, se rapportate al totale delle strade comunali (circa 600 km), ne rappresentano circa un terzo.
Come in ogni parte di Italia, la viabilità privata aperta al pubblico transito assume una importanza completamente diversa rispetto al resto d'Europa. Questa infatti oltre a determinare la parte preponderante dei collegamenti nelle zone rurali, collega anche pubblici servizi (scuole, siti di interesse artistico/culturali) e rappresenta, di fatto, una rete che di privato ha ben poco, se non il titolo di proprietà. 
Nel decennio scorso, il Comune di Cesena, come altri, si è concentrato sull'espropriazione delle strade che ha determinato, per soli 55 km di strade vicinali, (scelte da una graduatoria stilata sulla base di diversi parametri relativi all'uso pubblico delle strade interessate) un esborso di circa 2 milioni e 410mila euro, serviti non solo per la loro acquisizione, ma anche per l'adeguamento e la sistemazione.
Tale soluzione, almeno apparentemente e nella attuale situazione italiana, è probabilmente antieconomica ed inefficace nonché contraria alla direzione intrapresa dalla Pubblica Amministrazione che guarda alla compartecipazione delle spese tra privato e pubblico. Tale compartecipazione sembra essere la soluzione per garantire, da un lato il pubblico servizio, dall'altro la qualità dell'agire di chi ha un interesse diretto.
Non sempre organizzare le strade private di uso pubblico in Consorzio Stradale è la soluzione migliore. Deve essere svolta una analisi strutturale delle strade, aggiornare gli elenchi e muoversi in modo dinamico tra le difficoltà burocratiche della Pubblica Amministrazione.
Così come spesso la costituzione di "Consorzi Riuniti" sta generando un effetto negativo che allontana l'ente costituito "sulla strada" ad un ente costituito "per le strade" che, se non organizzato secondo i parametri previsti dalla legge e ai criteri di buona amministrazione, è poco efficace nel garantire il fine per cui è costituito.
Nel bilanciamento di interessi, pertanto, va tenuto conto della situazione viaria comunale ed infracomunale, delle indicazioni programmatiche, piani territoriali e zonali, delle finanze pubbliche e dello stato di manutenzione della rete viaria.
Una cosa è certa: lo sviluppo è possibile e passa anche dalla nostra capacità di raggiungere ogni parte del nostro territorio per costruire quel tessuto economico e sociale da cui il piccolo può, associandosi, diventare grande e competere nella partita globale che ci sta facendo faticare.

La strada, lo sappiamo bene, è in salita. Ma se di salita si tratta, meglio che sia ben mantenuta per ridurre lo sforzo.

mercoledì 5 marzo 2014

Iscrizione della strada negli elenchi ha un valore dichiarativo e non costitutivo

La Corte di Cassazione si è espressa chiaramente nel 2012, secondo cui "l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù".
La semplice inclusione di una strada nell'elenco delle strade comunali (o vicinali) infatti non ha efficacia costitutiva e, ciò, considerando come tali elenchi hanno natura meramente dichiarativa, per cui detta inclusione non è di per sé sufficiente a comprovare la natura pubblica o privata di una strada.
Stante la natura meramente dichiarativa degli elenchi in questione, la giurisprudenza ha precisato l’esistenza di ulteriori requisiti da valutarsi al fine dell'accertamento della natura “pubblica” di una strada, quali l'uso pubblico (inteso come l'utilizzo da parte di un numero indeterminato di persone), l'ubicazione della strada all'interno di luoghi abitati, nonché il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica.

sabato 23 novembre 2013

L'uso pubblico di una strada vicinale privata comporta che sia interessata da un transito generalizzato ed il Comune partecipa tramite i Consorzi

Il Consiglio di Stato rimane costante nell'affermare che la servitù di uso pubblico su una strada privata possa dirsi esistente sul bene privato se questo è sia idoneo ed effettivamente destinato al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives e non uti singuli, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non, invece, quali soggetti qualificati rispetto al bene gravato (Sez. IV, 15/05/2012, n. 2760; Sez. V, 14/02/2012 n. 728; in senso conforme:  Sez. V, 5/12/2012, n. 6242). Analoga posizione è assunta dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha confermato che la servitù di uso pubblico deve essere caratterizzata dalla possibilità di utilizzazione da parte di una indeterminata collettività di persone del bene privato in modo tale che tale uso sia idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa (Sez. II, 10/01/2011, n. 333). Le caratteristiche indispensabili di questo diritto sono: 
1) il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate dall´appartenenza ad un gruppo territoriale; 
2) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via; 
3) un titolo valido a sorreggere l´affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell´uso da tempo immemorabile. 
Va poi soggiunto che la destinazione delle strade vicinali “ad uso pubblico”, imposta dal codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992 (art. 3, comma 1, n. 52) fa sì che queste debbano necessariamente interessate da un transito generalizzato, tale per cui, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze (spettante ai proprietari dei fondi latistanti), l’ente pubblico comunale possa vantare su di essa, ai sensi dell’art. 825 cod. civ., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa (pro quota rispetto al consorzio privato di gestione ai sensi dell’art. 3 D.lgs.lgt. n. 1446/1918, “Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse”), onde garantire la sicurezza della circolazione che su di essa si realizza. 

giovedì 15 aprile 2010

Contrasti tra Comune e proprietari della strada e tra proprietari

IL COMUNE ordina la demolizione di una strada privata realizzata più di trent'anni fa, ma il Tar dà ragione al cittadino e annulla la delibera comunale. Accade a Santo Stefano Magra, dove un privato cittadino di Ponzano si è visto accogliere il ricorso contro la decisione del comune, che gli aveva intimato di demolire quella strada realizzata nel 1972 per collegare la propria abitazione alla strada principale. Tutto è partito un anno fa, quando l'amministrazione comunale, a causa di contrasti tra alcuni cittadini proprio per l'utilizzo di quella strada - creata quasi quaranta anni prima con una regolare licenza rilasciata proprio dal sindaco di allora - decise di ordinarne la demolizione, motivando la scelta con alcune difformità individuate nella realizzazione di quella via rispetto ai vincoli imposti dalla licenza concessa che vedrebbero la strada costruita anche su territorio pubblico.

Fonte:  Valdimagranews - 06/04/10 SEC – Strada privata demolita il Comune dovrà pagare?

mercoledì 14 aprile 2010

Risponde in solido il Comune anche se la strada e vicinale pubblica

Una recente sentenza conferma che l'esistenza di un potere di fatto dell'ente locale sulla strada connesso all'esercizio della servitù di uso pubblico, i poteri di intervento che competono comunque all'amministrazione in caso di inerzia dei privati proprietari del tracciato stradale, ed infine l'obbligo del comune di contribuire alle spese di manutenzione delle vie vicinali pubbliche inducono a concludere che, nell'ipotesi in cui il difetto di manutenzione e riparazione della strada sia all'origine di danni per terzi, la responsabilità dei proprietari privati della medesima non esclude quella, concorrente, dell'ente locale per il principio affermato dall'art. 2055 c.c., salvo il diritto di regresso ai sensi del comma 2 della citata disposizione. (Fattispecie in tema di eventi franosi dovuti al ruscellamento delle acque meteoriche e alla mancanza di idonee opere di irreggimentazione e dispersione degli scarichi meteorici).

Alla prossima!

martedì 13 aprile 2010

L'Unione dei Comuni a supporto della viabilità minore

A Fognano è stato promulgato il regolamento per l’anno 2010 in materia di contributi alle aziende agricole per la manutenzione straordinaria della viabilità rurale vicinale e interpoderale. L'Unione dei Comuni concede anche per quest’anno un "aiuto" in conto capitale, pari ad un totale di 24mila euro (pari a 76 Km di strade), alle aziende agricole site nel territorio dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale vicinale e interpoderale.
Gli interventi sono finalizzati al miglioramento della viabilità di servizio alle aziende agricole, a sostegno della valorizzazione aziendale e della produzione agricola e/o zootecnica. Gli interventi sono finalizzati alla manutenzione delle strade private rurali e interpoderali al servizio di aziende agricole.

Chissà se sono a conoscenza dei Fondi della Unione Europea stanziati per questo!?

Fonte: Unione dei Comuni: stanziati 24mila euro per sistemare le strade private - sabatoseraonline.it

lunedì 12 aprile 2010

Quali rimedi contro l'inadempienza di chi è preposto per la manutenzione?

Quali rimedi ha il cittadino nel caso in cui il Comune non provveda a eseguire la manutenzione delle strade? Ce lo spiega in un articolo abbastanza tecnico l'Avv. Marta Bassanese che distingue tra strade comunali e vicinali.

Non concordiamo su tutto ma complimenti all'Avv. Bassanese per l'articolo!

 Alla prossima!

Fonte: COMUNE DI MOSSANO (VI) - venetoius.myblog.it/media/02/02/1674860953.pdf